Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione (DIS-COLL)
L’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. In attuazione della suddetta disposizione, l’indennità DIS COLL è stata disciplinata, per gli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2015, dalla circolare dell’Istituto n. 83 del 27 aprile 2015 e, relativamente allo stato di disoccupazione e alle misure di condizionalità introdotte dal D.lgs. n.150 del 14 settembre 2015, dalla circolare n.194 del 27 novembre 2015.
In seguito, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito Legge di stabilità per l’anno 2016), all’art. 1, comma 310 ha previsto che l’indennità DIS-COLL, di cui al richiamato art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 2015, è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.
Per tali eventi di disoccupazione, relativi all’anno 2016, vengono fornite le seguenti istruzioni operative.
In ragione del richiamo effettuato dal comma 310 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 2015 all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Pertanto, l’ambito di applicazione della tutela in argomento è esteso anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, non facendo il richiamato articolo 15 esclusivo riferimento ai collaboratori di cui all’art. 61, comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (collaboratori coordinati e continuativi a progetto).
I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.
Si evidenzia, pertanto, la necessità di ribadire, in sede di eventuale consulenza durante la compilazione della domanda che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), dovrà ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.
La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell’individuare i destinatari della prestazione DIS-COLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Al riguardo, si osserva che per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2016 è pari al:
– 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
– 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Fermo restando quanto sopra, il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato. Laddove invece – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL – l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.
Per chi vuole approfondire l’argomento riportiamo in basso il link della circolare:
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